Art. 22
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[1]Le merci che arrivano per via di terra debbono essere presentate alla piu' vicina dogana di frontiera. Se la dogana e' dentro la linea doganale, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facolta' di riceverle, saranno esportate a spese del conducente, oppure accompagnate con bolletta di cauzione, come quella che si da' per le merci spedite con esenzione di visita, alla prossima dogana a cio' autorizzata.
[2]Si potranno invece accompagnare con scorta quando la dogana autorizzata non disti piu' di dieci chilometri.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva