Art. 24

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[1]I capitani dei bastimenti, entro i dieci chilometri dal lido, devono essere muniti del manifesto del carico, salva l'eccezione dell'art. 32.

[2]Gli agenti doganali in detto spazio possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cento tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

[3]Mancando il manifesto per un bastimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla prossima dogana, adempiendo a quanto e' prescritto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

[4]Pei bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci, potranno richiedere i documenti di bordo; ed accompagnarli alla piu' vicina dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art24 · fonte su Normattiva