Art. 26

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[1]E' vietato ai bastimenti di qualunque portata, carichi di merci, di rasentare il lido, di gettar l'ancora e di approdare in luoghi dove non siano uffici doganali.

[2]I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art26 · fonte su Normattiva