Art. 26
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[1]E' vietato ai bastimenti di qualunque portata, carichi di merci, di rasentare il lido, di gettar l'ancora e di approdare in luoghi dove non siano uffici doganali.
[2]I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva