Art. 28
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[1]Nel manifesto del carico si deve esprimere il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la indicazione sommaria della varia specie del carico, il numero e la qualita' dei colli, le loro marche e cifre numeriche ed i documenti che li accompagnano. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con lettere.
[2]Non e' obbligatoria l'inscrizione sul manifesto dei bagagli dei viaggiatori, purche' non presentino esternamente la forma di colli commerciali.
[3]Il manifesto sara' diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali. Si' nell'una come nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono annotarsi separatamente.
[4]Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, cancellature od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.
[5]Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto e' restituito e si considera come non presentato.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva