Art. 29

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[1]Quando il bastimento e' subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

[2]Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

[3]Quando la nave sia messa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanita', i quali del deposto fanno un processo verbale.

[4]Se la nave e' sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanita'.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art29 · fonte su Normattiva