Art. 29
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[1]Quando il bastimento e' subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.
[2]Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.
[3]Quando la nave sia messa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanita', i quali del deposto fanno un processo verbale.
[4]Se la nave e' sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanita'.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva