Art. 3
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[1]Le merci non possono traversare la linea doganale di notte, cioe' prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e piu' tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.
[2]Lungo la linea doganale marittima e' permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma e' vietata ogni operazione di imbarco e di sbarco.
[3]A questi divieti possono essere fatte eccezioni dall'Amministrazione.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva