Art. 3

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[1]Le merci non possono traversare la linea doganale di notte, cioe' prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e piu' tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.

[2]Lungo la linea doganale marittima e' permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma e' vietata ogni operazione di imbarco e di sbarco.

[3]A questi divieti possono essere fatte eccezioni dall'Amministrazione.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art3 · fonte su Normattiva