Art. 30
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In caso di rifiuto o di ritardo, oltre il termine stabilito, ad esibire il manifesto, e gli altri documenti prescritti, la dogana e' in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del capitano.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva