Art. 30

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In caso di rifiuto o di ritardo, oltre il termine stabilito, ad esibire il manifesto, e gli altri documenti prescritti, la dogana e' in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del capitano.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art30 · fonte su Normattiva