Art. 31

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[1]Per lo sbarco e la presentazione delle merci alla dogana deve essere esibita alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

[2]Le merci con altro destino possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettere su questo le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si dara' una bolletta detta lasciapassare affine di legittimare l'uscita dal porto.

[3]Il capitano deve ad ogni richiesta rendere conto delle merci manifestate.

[4]Le merci presentate ad una dogana non autorizzata a riceverle saranno respinte con un lasciapassare, se il bastimento e' della portata superiore a trenta tonnellate; in caso contrario saranno accompagnate con bolletta di cauzione alla piu' vicina dogana che sia a cio' autorizzata.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art31 · fonte su Normattiva