Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I capitani debbano, prima di partire, presentare alla dogana per la vidimazione il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo coll'indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.
[2]Sono dispensati dal suddetto obbligo i capitani che fanno il cabotaggio con barche di portata non maggiore di 20 tonnellate, e solamente con merci di produzione nazionale, non soggette a dazio di uscita, o quando l'importo totale di questo non superi lire venticinque. Essi pero' si provvederanno del lasciapassare.
[3]L'Amministrazione puo', in casi speciali, dispensare i capitani dall'obbligo di provvedersi del lasciapassare.
[4]E vietato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permissione scritta della dogana e dell'autorita' marittima del porto, la quale non la da', se non e' provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.
[5]Sotto la denominazione di capitani cono compresi tutti i conduttori di navi o di barche.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva