Art. 34
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[1]I tessuti esteri debbono, all'atto dello sdoganamento, essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sara' determinato dal Ministro delle finanze.
[2]Ne sono eccettuati:
- a)i tessuti di lino e di canapa greggi, lisci, aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama nel quadrato di cinque millimetri di lato ed i tappeti da pavimento;
- b)i tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando i diritti di confine non superino lire dieci;
- c)i lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.
[3]Con decreto reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualita' di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.
[4]E' data facolta' ai proprietari di far munire del contrassegno tutti gli altri tessuti esteri pei quali esso non e' obbligatorio.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva