Art. 35
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I prodotti del suolo e della pastorizia ricavati nei territori neutri verso Nizza e Susa, e nei territori che, giusta la facolta' data con l'articolo 1, venissero con decreti reali dichiarati fuori della linea doganale, potranno essere immessi al di qua della linea doganale con esenzione dai diritti di confine nelle quantita' e con le formalita' che prescrivera' il Ministro delle finanze.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva