Art. 36

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[1]((Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terra, per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'art. 6, indicandovi anche la dogana alla quale sono destinate, e dare cauzione per la loro presentazione nel tempo prescritto, mediante deposito o garanzia dell'importo dei diritti che sarebbero dovuti in caso di immissione in consumo, e del massimo delle pene stabilite per il caso di omessa loro presentazione)).

[2]((La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai singoli colli od ai veicoli che racchiudono la merce, per accertarne l'identita'. Saranno esonerate dalla bollatura le merci delle quali si rinunci alla riesportazione o che siano di grossa mole e facilmente descrivibili, nonche' quelle non soggette ad elevato dazio o che non presentino pericolo di sostituzione con altre simili nazionali, secondo le disposizioni del Mistero delle finanze)).

[3]La dogana, dopo apposti i bolli, da' una bolletta di cauzione, la quale oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

[4]La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi e' garanzia, anche dal garante.

[5]La spedizione di merci estere da una dogana all'altra per la via di mare dovra' essere accompagnata da lasciapassare, se la portata del bastimento e' superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art36 · fonte su Normattiva