Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il Ministro delle finanze potra' permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva