Art. 39
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[1]Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve, entro quindici giorni, dichiarare la loro destinazione doganale.
[2]Se dalla visita non risultino irregolarita', la dogana da' un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.
[3]Se visitando le merci si trova differenza con quanto e' indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo ai soli colli pei quali non siansi riscontrate irregolarita' facendo verbale per gli altri.
[4]Il certificato di scarico puo' essere dato anche prima della verificazione quando i colli spediti con esenzione di visita siano riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.
[5]Di regola le merci giunte in esenzione di visita non possono piu' rispedirsi senza essere visitate. Sara' fatta pero' eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni di merci col mezzo delle strade ferrate e per altri casi speciali che presentino difficolta' all'eseguimento della visita.
[6]La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza da' diritto allo scioglimento della cauzione o di parte di essa.
[7]Mancando il certificato, la dogana di partenza fa il verbale di contravvenzione.
[8]La restituzione delle somme depositate nella dogana di partenza puo' essere fatta in quella di arrivo.
[9]Quest'ultima e' considerata in tali casi come dogana di confine.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva