Art. 40

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Le norme stabilite per la spedizione da una dogana all'altra di merci estere soggette a diritti di confine debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra puo' essere mutata in transito, e la spedizione di transito puo' essere cambiata in altra qualsiasi destinazione doganale. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art40 · fonte su Normattiva