Art. 42
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[1]Le merci estere soggette a diritti di confine sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprieta' privata verificati ed approvati dall'autorita' doganale.
[2]Saranno indicate con ispeciali disposizioni quelle merci che non possono essere ammesse a deposito.
[3]I municipi, le societa' commerciali ed i privati che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi autorizzati con decreto reale, che determinera' le condizioni per l'amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva