Art. 43

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[1]La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformita' all'articolo 6.

[2]Prima che le merci sieno messe nei magazzini, se ne deve verificare la quantita' e la qualita', annotandole nei registri doganali.

[3]Per le merci collocate nei magazzini di proprieta' privata deve essere data cauzione pei diritti, le multe e le spese.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art43 · fonte su Normattiva