Art. 43
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[1]La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformita' all'articolo 6.
[2]Prima che le merci sieno messe nei magazzini, se ne deve verificare la quantita' e la qualita', annotandole nei registri doganali.
[3]Per le merci collocate nei magazzini di proprieta' privata deve essere data cauzione pei diritti, le multe e le spese.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva