Art. 47

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.

[2]Il proprietario puo' vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facolta' di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

[3]Il diritto di magazzinaggio e' dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art47 · fonte su Normattiva