Art. 47
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[1]Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.
[2]Il proprietario puo' vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facolta' di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.
[3]Il diritto di magazzinaggio e' dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva