Art. 48

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[1]Il proprietario delle merci poste sotto la diretta custodia della dogana puo' avere una ricevuta nella forma che sara' determinata dal Ministro delle finanze.

[2]Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o piu' volte, e la ricevuta stessa sara' restituita alla dogana, quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art48 · fonte su Normattiva