Art. 52
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La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d'affitto e su quelli di proprieta' privata, e dovra' fare verificazioni ordinarie ogni due anni, e potra' farne altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno. La spesa delle verificazioni ordinarie e' a carico dell'esercente il deposito. Quella delle straordinarie e' a carico dell'esercente nel solo caso che si verifichi una differenza di qualita', o di quantita' che superi il due per cento oltre i cali di tolleranza.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva