Art. 54

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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali citta' marittime del Regno, sempreche' la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di Commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

[2]Tale concessione non potra' ottenersi quando i locali che si intendono destinare a deposito franco non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art54 · fonte su Normattiva