Art. 54
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali citta' marittime del Regno, sempreche' la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di Commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.
[2]Tale concessione non potra' ottenersi quando i locali che si intendono destinare a deposito franco non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva