Art. 55

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il consiglio di Stato e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.

[2]Le camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.

[3]Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi.

[4]Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto sono applicabili le pene stabilite dalla presente legge.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art55 · fonte su Normattiva