Art. 55
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[1]Mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il consiglio di Stato e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.
[2]Le camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.
[3]Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi.
[4]Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto sono applicabili le pene stabilite dalla presente legge.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva