Art. 56

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Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sara' in facolta' del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gl'interessi dell'erario.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art56 · fonte su Normattiva