Art. 56
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Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sara' in facolta' del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gl'interessi dell'erario.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva