Art. 57
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La spesa occorrente per i fabbricati di cui all'art. 54, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei corpi morali e dei privati che avranno fatta richiesta della loro istituzione.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva