Art. 58
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio e dall'interesse dell'erario.
[2]Il Ministro delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinera' la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonche' le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'art. 56.
[3]Anche in tali capannoni il proprietario potra' manipolare le merci come meglio crede.
[4]La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva