Art. 58

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[1]Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio e dall'interesse dell'erario.

[2]Il Ministro delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinera' la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonche' le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'art. 56.

[3]Anche in tali capannoni il proprietario potra' manipolare le merci come meglio crede.

[4]La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art58 · fonte su Normattiva