Art. 61
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[1]Il Ministro delle finanze stabilira' quali merci debbano essere racchiuse in colli bollati. Pei tessuti esteri sottoposti a contrassegno obbligatorio bastera' che siano muniti di questo.
[2]Gli altri tessuti esteri o quelli nazionali che non fossero stati sottoposti al contrassegno facoltativo, saranno o muniti di un contrassegno speciale, o formati in colli a macchina in modo da non lasciar temere alterazione, od assicurati con doppio involto e con bollo a piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva