Art. 64
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Il trasporto delle merci nazionali da un porto all'altro dello Stato in apposita stiva o parte di stiva dei piroscafi delle Societa' di navigazione sovvenzionate, adattata e chiusa nei modi stabiliti dalle dogane e' sottoposta al solo riscontro esteriore dei colli in confronto delle liste di carico, nelle quali saranno descritte le merci secondo le relative polizze di carico.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva