Art. 70

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[1]Le bollette di legittimazione derivate da quelle di pagamento devono indicare:

[2]il termine della loro validita', che scade con lo spirare dell'anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla bolletta di pagamento;

[3]il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta e di quella alla quale le merci sono destinate;

[4]il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione; la qualita' e la quantita' delle merci per le quali la bolletta e' rilasciata.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art70 · fonte su Normattiva