Art. 70
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[1]Le bollette di legittimazione derivate da quelle di pagamento devono indicare:
[2]il termine della loro validita', che scade con lo spirare dell'anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla bolletta di pagamento;
[3]il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta e di quella alla quale le merci sono destinate;
[4]il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione; la qualita' e la quantita' delle merci per le quali la bolletta e' rilasciata.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva