Art. 71
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La bolletta, che trae origine da quella di pagamento, puo' essere fatta al nome di altra persona, o per tutto il genere o per una parte; ma l'ufficio incaricato di emettere tale bolletta deve farsi presentare la merce, riconoscerla e annotare volta per volta nella bolletta di pagamento la quantita' che ne viene detratta, segnandovi la rimanenza.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva