Art. 71

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La bolletta, che trae origine da quella di pagamento, puo' essere fatta al nome di altra persona, o per tutto il genere o per una parte; ma l'ufficio incaricato di emettere tale bolletta deve farsi presentare la merce, riconoscerla e annotare volta per volta nella bolletta di pagamento la quantita' che ne viene detratta, segnandovi la rimanenza.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art71 · fonte su Normattiva