Art. 72
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[1]Le norme stabilite nei due articoli precedenti saranno osservate anche per le bollette che traggono origine da altre gia' derivate da bollette di pagamento, purche' siavi indicata la bolletta di pagamento.
[2]Pei venditori ambulanti nelle zone la bolletta che trae origine da quella di pagamento varra' per un mese, spirato il quale potra' essere rinnovata per un altro mese, purche' non si ecceda il termine pel quale e' valida la bolletta di pagamento.
[3]Il Ministero delle finanze designera' gli uffici incaricati di emettere le bollette di legittimazione.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva