Art. 73
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[1]Con decreto reale si potranno restringere i limiti di quantita' entro i quali le merci possono circolare e detenersi nelle zone di vigilanza senza il vincolo della bolletta di pagamento o di legittimazione, ed anche determinare altre condizioni per la validita' delle bollette di legittimazione.
[2]Tali provvedimenti pero' dovranno applicarsi solamente nei luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva