Art. 73

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[1]Con decreto reale si potranno restringere i limiti di quantita' entro i quali le merci possono circolare e detenersi nelle zone di vigilanza senza il vincolo della bolletta di pagamento o di legittimazione, ed anche determinare altre condizioni per la validita' delle bollette di legittimazione.

[2]Tali provvedimenti pero' dovranno applicarsi solamente nei luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art73 · fonte su Normattiva