Art. 75
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[1]Non e' richiesto il permesso speciale pei depositi all'ingrosso indicati nell'articolo precedente:
- a)nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;
- b)nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo.
[2]Nelle citta' chiuse da mura o da altra cinta effettiva nella zona lungo il lido del mare non e' richiesto ne' il permesso speciale, ne' la bolletta.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva