Art. 8

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[1]Fatta la dichiarazione, si procede alla verificazione delle merci ed alle scritture su registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, o dei loro rappresentanti.

[2]I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritti nel foglio di via.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art8 · fonte su Normattiva