Art. 8
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[1]Fatta la dichiarazione, si procede alla verificazione delle merci ed alle scritture su registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, o dei loro rappresentanti.
[2]I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritti nel foglio di via.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva