Art. 85
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[1]E' dovuta una multa non minore dei diritti di confine, ne' maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffe' e gli olii minerali rettificati, che siano trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.
[2]La stessa multa e' dovuta:
[3]pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;
[4]pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto e doppio piombo. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
8Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 85. - Contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno sui tessuti".
Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 14 ottobre 1923 · versione 9 su Normattiva