Art. 90

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Nel decreto reale, di cui e' cenno nell'articolo 76, potra' essere comminata ai trasgressori delle discipline imposte ai capitani delle barche e dei bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza la pena dell'ammenda non inferiore a lire duecento e fino al limite massimo di lire duemila.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art90 · fonte su Normattiva