Art. 90
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900. Leggi il testo vigente →
Nel decreto reale, di cui e' cenno nell'articolo 76, potra' essere comminata ai trasgressori delle discipline imposte ai capitani delle barche e dei bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza la pena dell'ammenda non inferiore a lire duecento e fino al limite massimo di lire duemila.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva