Art. 95
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[1]Le merci trovate nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprieta' privata, per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri, si presumono introdotte di contrabbando.
[2]Si considera pure quale contrabbando la immissione nei depositi franchi di merci che ne siano escluse dal regolamento.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva