Art. 95

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le merci trovate nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprieta' privata, per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri, si presumono introdotte di contrabbando.

[2]Si considera pure quale contrabbando la immissione nei depositi franchi di merci che ne siano escluse dal regolamento.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art95 · fonte su Normattiva