Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928. Leggi il testo vigente →
Sono anche considerate in contrabbando le merci nazionali soggette al dazio d'uscita delle quali si facesse o si tentasse l'esportazione senza presentarle alla dogana.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva