Art. 97
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il contrabbando di merci e' punito col pagamento di una multa non minore di due, ne' maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva