Art. 97

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Il contrabbando di merci e' punito col pagamento di una multa non minore di due, ne' maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art97 · fonte su Normattiva