Art. 99
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[1]L'associazione di tre o piu' persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, costituisce un reato. Questo reato esiste anche pel solo fatto della organizzazione dei contrabbandieri.
[2]Il contrabbando commesso dall'associazione, o da taluno di essa, quando il colpevole abbia agito previo concerto coi soci, sara' punito col carcere da sei mesi a tre anni.
[3]Gli autori, direttori, o capi della medesima, pel solo fatto dell'associazione, saranno puniti col carcere da tre mesi a un anno.
[4]Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sara' punita col carcere da uno a sei mesi.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva