Art. unico (Approvazione)

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[1]E' approvato l'unito testo unico delle leggi e dei decreti contenenti provvedimenti in materia di credito agrario, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 26 giugno 1921.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti - Micheli - Fera - Facta - Bonomi - Alessio - Labriola.

[6]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~approvazione-artunico · fonte su Normattiva