Art. unico (Approvazione)
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[1]E' approvato l'unito testo unico delle leggi e dei decreti contenenti provvedimenti in materia di credito agrario, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 26 giugno 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Micheli - Fera - Facta - Bonomi - Alessio - Labriola.
[6]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva