Art. 1

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[1]Testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario.

[2]Art. 1.

[3](Art. 29 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 4 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 3 regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1904, n. 536; art. 6 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 8 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 8 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788; art. 4 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190).

[4]Le operazioni di credito agrario sono compiute:

  • a)dagli Istituti di credito agrario creati con legge speciale;
  • b)dalle Casse agrarie e di prestanze agrarie e dai Monti frumentari e nummari, singoli o riuniti in consorzio.

[5]Tali istituzioni acquistano il carattere di Enti morali autonomi, soggetti alle disposizioni del presente testo unico, mediante R. decreto promosso dal ministro di agricoltura, che ne dichiara la costituzione o ne pronunzia la trasformazione e ne approva lo statuto.

[6]Possono inoltre compiere operazioni di credito agrario, in conformita' delle disposizioni del presente testo unico, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pieta', i Monti di soccorso, le Societa' di mutuo soccorso, gli Istituti ordinari e cooperativi di credito singoli o consociati, i Consorzi agrari, i Comizi agrari e in genere gli Enti agrari e le Associazioni agrarie legalmente costituiti.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art1 · fonte su Normattiva