Art. 100
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[1](Art. 3 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).
[2]Il capitale iniziale della Sezione e' stabilito nella somma di lire 50 milioni, dei quali 25 assegnati dallo Stato a titolo di speciale contributo, senza interessi, fino a nuova disposizione.
[3]Alla formazione e all'aumento del capitale sono autorizzati a concorrere, anche in deroga delle disposizioni delle leggi speciali e degli statuti che li regolano, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Casse di risparmio ordinarie, comprese quelle del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, i Monti di Pieta', gli Istituti che esercitano il credito agrario e fondiario nel Regno e gli Istituti o Societa' di credito ordinario e cooperativo.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva