Art. 101
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[1](Art. 8 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).
[2]La somma di lire 18 milioni anticipata all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione sui fondi stanziati con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100 e 15 settembre 1918, n. 1444 e con i Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1414 e 13 marzo 1920, n. 421, e' assegnata alla Sezione di credito fondiario ed agrario e dovra' essere rimborsata entro i termini portati dalle vigenti disposizioni o che saranno stabiliti con successivi decreti reali.
[3]Con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, tali anticipazioni saranno elevate, con le stesse modalita' di rimborso, fino a raggiungere complessivamente la somma di cinquanta milioni.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva