Art. 102

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[1](Art. 5 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).

[2]Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla Sezione lo Stato contribuira' fino al due e mezzo per cento sino a nuova disposizione. Annualmente sara' stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art102 · fonte su Normattiva