Art. 102
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[1](Art. 5 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).
[2]Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla Sezione lo Stato contribuira' fino al due e mezzo per cento sino a nuova disposizione. Annualmente sara' stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva