Art. 103

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[1](Art. 6 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).

[2]Quando la Sezione abbia investito in mutui ipotecari almeno la meta' del proprio capitale, potra' emettere cartelle fino all'ammontare di dieci volte il capitale stesso, pur continuando a concedere i mutui in contanti.

[3]Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza di mutui garantiti da prima ipoteca.

[4]I portatori delle cartelle avranno diritto di prelazione sulle somme corrisposte dallo Stato come contributo nel pagamento degli interessi.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art103 · fonte su Normattiva