Art. 103
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[1](Art. 6 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).
[2]Quando la Sezione abbia investito in mutui ipotecari almeno la meta' del proprio capitale, potra' emettere cartelle fino all'ammontare di dieci volte il capitale stesso, pur continuando a concedere i mutui in contanti.
[3]Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza di mutui garantiti da prima ipoteca.
[4]I portatori delle cartelle avranno diritto di prelazione sulle somme corrisposte dallo Stato come contributo nel pagamento degli interessi.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva