Art. 13

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[1](Art. 7 decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 11 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788).

[2]Se il debitore non restituisce integralmente alla scadenza l'importo del prestito, il pretore del mandamento, su istanza dell'Istituto mutuante, puo', assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti al privilegio.

[3]La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art13 · fonte su Normattiva