Art. 13
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[2]Se il debitore non restituisce integralmente alla scadenza l'importo del prestito, il pretore del mandamento, su istanza dell'Istituto mutuante, puo', assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti al privilegio.
[3]La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva