Art. 14
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[1](Art. 4 R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089).
[2]Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste al n. 2 dell'art. 5, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, e il debitore non estingua il debito nel termine di sette giorni dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'Istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalita' giudiziarie e con le modalita' degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva