Art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 16 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 3 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788).

[2]I prestiti di cui all'art. 5 avranno forma cambiaria. La cambiale dovra' portare l'indicazione dello scopo del prestito e del fondo per il quale esso e' accordato.

[3]Per le cambiali non eccedenti le L. 1500 il crocesegno del debitore che dichiari di non saper scrivere, o non possa firmare per impedimento fisico, e' sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale pero' deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termine delle leggi vigenti, e la loro firma sara' autenticata da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione e' gratuita.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art15 · fonte su Normattiva