Art. 15
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[2]I prestiti di cui all'art. 5 avranno forma cambiaria. La cambiale dovra' portare l'indicazione dello scopo del prestito e del fondo per il quale esso e' accordato.
[3]Per le cambiali non eccedenti le L. 1500 il crocesegno del debitore che dichiari di non saper scrivere, o non possa firmare per impedimento fisico, e' sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale pero' deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termine delle leggi vigenti, e la loro firma sara' autenticata da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione e' gratuita.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva