Art. 2
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[2]I Morti frumentari che abbiano sospeso le operazioni di prestiti in natura, o che si ritengano non piu' rispondenti ai fini dell'istituzione e ai bisogni delle classi agricole locali, possono essere trasformati in Casse agrarie a favore degli agricoltori del Comune.
[3]Gli Enti di cui alla lettera b) dell'art. 1, che non possono utilmente funzionare, saranno consorziati con Monti o Casse di Comuni contermini, oppure saranno concentrati nell'Istituto di credito agrario regionale o provinciale creato con legge speciale. L'Istituto medesimo dovra' impiegare il capitale degli Enti concentrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui gli Enti stessi risiedevano.
[4]La trasformazione, la costituzione in Consorzio obbligatorio e la concentrazione saranno disposte con decreto del ministro per l'agricoltura.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva