Art. 21

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 22 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]I mutui per gli scopi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell'art. 19 possono essere accordati anche a conduttori di fondi rustici, qualora il proprietario consenta a prestare valida garanzia ipotecaria.

[3]I mutui concessi ai conduttori non possono avere durata superiore a quella del periodo di tempo per cui deve avere ancora vigore il contratto di affitto in corso.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art21 · fonte su Normattiva